Titolo V. Organi Giudicanti

Art. 22. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno tre membri, di cui tre effettivi ed i restanti come supplenti, eletti dall'Assemblea. I tre membri effettivi nominano nel loro seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi dell'Associazione e soci, tra Socio e Socio quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione. La richiesta di mediazione deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri, per iscritto a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all'ammissione e radiazione dei soci.

Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dalla Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Probiviri provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.

Art. 23. Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da almeno tre membri, di cui tre effettivi ed i restanti come supplenti, eletti dall'Assemblea. Essi nominano tra loro un Presidente che redigerà la relazione da loro preparata sul rendiconto finale che presenteranno all'Assemblea dei soci. È loro competenza sorvegliare la gestione contabile del Consiglio Direttivo eseguendo verifiche in qualsiasi momento. Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza voto deliberativo.

I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dalla Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Sindaci provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.