Titolo VI. Altro

Art. 24. Definizioni

In ogni punto di questo Statuto in cui ci si riferisce a frazioni (metà, un terzo, tre quinti, ...) di un numero di persone, esse vanno intese come "parte intera" arrotondata per difetto.

Nel presente Statuto con "maggioranza semplice" si intende la metà più uno dei voti mentre con "maggioranza qualificata" si intendono i tre quinti più uno. Dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Art. 25. Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.